Dal 2013, grazie alla legge n. 96 del 6 luglio 2012, sarà possibile detrarre il 24% delle donazioni in denaro effettuate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie, sia religiose che laiche.
Dal gennaio 2014 la detrazione salirà al 26%.
La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle donazioni sia eseguito tramite:
– Banca e ufficio postale;
– Sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, ossia mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
– Modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
In alternativa alla detrazione d’imposta (19% fino al 2012, 24% per il 2013 e 26% dal 2014), le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS possono essere dedotte dal reddito complessivo IRPEF entro il limite massimo del 10% del reddito dichiarato e, comunque, non oltre i 70.000 euro annui (art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella L. 14.5.2005 n. 80).